1. Dopo l'articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 90-bis. (Sesso degli sposi). - Il matrimonio è soggetto alle stesse condizioni e produce gli stessi effetti indipendentemente dal fatto che gli sposi siano di diverso o dello stesso sesso».
1. All'articolo 107, primo comma, del codice civile, le parole: «che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «che esse vogliono contrarre matrimonio».
2. All'articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: «La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione degli sposi di contrarre matrimonio».
3. All'articolo 143, primo comma, del codice civile, le parole: «il marito e la moglie» sono sostituite dalle seguenti: «i coniugi».
4. All'articolo 294, secondo comma, del codice civile, le parole: «marito e moglie» sono sostituite dalle seguenti: «coniugi»,
5. All'articolo 64, comma 1, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le parole: «la dichiarazione
1. All'articolo 5, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «di sesso diverso» sono soppresse.
1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 143-bis. 1. - (Cittadinanza del coniuge). - Il coniuge conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte dell'altro coniuge assume una cittadinanza straniera».
1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 143-bis. - (Cognomi dei coniugi). - I coniugi mantengono ciascuno il proprio cognome, salvo che, all'atto di contrarre il matrimonio, uno o entrambi i coniugi non scelgano di aggiungere al proprio cognome quello dell'altro coniuge, conservandolo durante lo stato vedovile, fino a che il coniuge superstite passi a nuove nozze».
1. L'articolo 156-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 156-bis. - (Cognome del coniuge). - Il giudice può vietare al coniuge l'uso del cognome dell'altro coniuge quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare il coniuge a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivargli grave pregiudizio».
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Ciascun coniuge perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio».
2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:
«3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare il coniuge che ne faccia richiesta a conservare il cognome dell'altro coniuge aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela».
1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 262. - (Cognome del figlio). - Il figlio legittimo assume, per volontà comune dei genitori, il cognome di entrambi,
1. Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Se l'adozione è compiuta da coniugi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 262».
2. Il quarto comma dell'articolo 299 del codice civile è abrogato.